Giurisprudenza

Permessi sindacali: abusi

Cass. sent. n. 4943/19 del 20.02.2019 da www.laleggepertutti.it

Licenziabile il dirigente sindacale che prende il permesso retribuito ma poi non va alla riunione.

Una recente sentenza della Cassazione interviene proprio sul delicato argomento dell’abuso dei permessi sindacali e avverte a chiare lettere: è licenziabile il dirigente sindacale che prende il permesso ma poi non va alla riunione e svolge attività personale. Il datore di lavoro non può sindacare il tipo di attività e l’utilità della stessa che il sindacalista compie durante i giorni dei permessi retribuiti.

Può tuttavia contestare l’uso di tali permessi se vengono utilizzati per fini diversi da quelli per i quali è stata formulata la richiesta. Per la Cassazione, il dirigente sindacale che prende il permesso ma poi non va alla riunione può essere licenziato in tronco. Il datore ben può controllare la presenza del dipendente alla seduta dell’organismo: in caso di contestazione, dunque, il lavoratore deve dimostrare il suo diritto ad assentarsi dal servizio e se non ci riesce la mancanza della prestazione risulta imputabile a lui.

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